Insegnanti di Religione e precariato, Corte UE accoglie pregiudiziale e fissa i paletti

La Corte di giustizia ha accolto la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Napoli sull’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato degli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica e  ha fissato dei principi di stabilizzazione automatica dei rapporti di lavoro che possono (devono) essere applicati dallo Stato italiano e dai giudici nazionali a tutto il precariato pubblico che abbia maturato i 36 mesi di servizio anche non continuativi alle dipendenze della stessa pubblica amministrazione.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana, perché la Corte Ue, senza andare in contrasto diretto con la Corte costituzionale (sentenze 89/2003 e n.248/2018) e con la Cassazione a Sezioni unite (sentenza n.5072/2016), ne ribalta le argomentazioni affermando la primazia del diritto dell’Unione rispetto al divieto interno di conversione dei rapporti flessibili nel pubblico impiego, affermando al punto 119 che costituisce una misura preventiva adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro a tempo determinato, l’applicazione da parte del giudice nazionale, sulla base dell’interpretazione adeguatrice, delle norme applicabili ai contratti di lavoro di diritto privato (art.5, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001; ora art.29 d.lgs. 81/2015) dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, prevedendo la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre un certo periodo (tre anni fino alle modifiche del decreto “dignità”, attualmente due anni).

Se il giudice nazionale non se la sente di operare la conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro in applicazione della disciplina privatistica, dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme interne che impediscono l’automatica trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro precari che abbiano superato i tre o i due anni nel pubblico impiego, per violazione degli artt.3 e 117 Cost., in riferimento al parametro interposto dalla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 13 gennaio 2022 sugli insegnanti di religione cattolica nella causa C-282/19 MIUR e Ufficio regionale scolastico per la Campania.

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