Magistratura onoraria e rapporto di lavoro, il 7 aprile la sentenza della Corte di Giustizia

Il 7 aprile la Corte di Giustizia pronuncerà nella sede di Lussemburgo la sentenza nella Causa pregiudiziale C-236/ sollevata dal Tar Emilia Romagna nell’ambito della vertenza che riguarda la magistratura onoraria (tra cui le forme di previdenza e assistenza oltre che per il rapporto di lavoro subordinato), per la quale continuiamo a sostenere questioni di diritto da troppo tempo inascoltate. Clicca qui per visualizzare l’avviso di cancelleria che è stato inviato al nostro studio e di seguito lo stralcio delle questioni pregiudiziali oggetto dell’ordinanza del tribunale amministrativo di Bologna.

Intanto a maggio altro round in Corte Costituzionale per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato alla luce della tanto discussa riforma della magistratura onoraria varata con la Legge di Bilancio 2022 che ha riscritto l’art. 29 del decreto Orlando.

Questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia

  1. 1)  Se gli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le direttive n. 1999/70/CE (1) sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4), n. 1997/81/CE (2) sul lavoro a tempo parziale (clausola 4) n. 2003/88/CE sull’orario di lavoro (art. 7), n. 2000/78/CE (3) (art. 1, 2 comma 2 lett. a) in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana di cui alla legge 374/91 e [successive modifiche] e d.lgs. 92/2016 come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico.
  2. 2)  Se i principi comunitari in tema [di] autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e segnatamente l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico.
  3. 3)  Se la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l’incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva.
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