Magistrati onorari fino a 70 anni, accolti 5 ricorsi cautelari dai Tar per giudici 68enni “cessati”

Dopo il Tar Bologna, anche il Tar Brescia e il Tar Catania hanno accolto ricorsi cautelari da magistrati onorari che, per effetto della vecchia riforma Orlando, avrebbero cessato l’attività a 68 anni e che, in base alla norma entrata in vigore il 1 gennaio 2022, possono permanere in servizio fino a 70 anni.

Infatti, l’art.1, comma 629, lettera a) della legge n. 234/2021, nel modificare integralmente l’art.29 del d.lgs. n.116/2017, dispone che “I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”.

Ma ad oggi non è giunto alcun atto di indirizzo ministeriale, né decreto né circolare da parte dello stesso CSM, per prendere atto della nuova disciplina e consentire ai magistrati onorari 68enni ma infra 70enni di continuare l’incarico o di riprendere servizio, in caso di cessazione.

Del resto, lo stesso CSM con il parere del 22 dicembre 2021 ha pesantemente censurato l’emendamento ministeriale contenente la riforma approvata nella legge di bilancio, ritenendola in contrasto con le indicazioni della Commissione europea, che infatti sarebbe sul punto di chiudere la procedura di infrazione con il parere motivato, dopo la messa in mora del 15 luglio 2021.

A seguito di ciò, per alcuni magistrati onorari assistiti dal nostro studio, sono stati concessi tre decreti cautelari monocratici da parte del Tar Emilia Romagna, rispettivamente per un giudice di pace di Parma che avrebbe cessato l’attività il 25 gennaio 2022 e altri due giudici di pace di Bologna e di Rimini, tra cui il giudice di pace di Bologna che ha sollevato la pregiudiziale alla Corte di giustizia decisa dalla sentenza UX, che avevano già cessato l’attività sia pure con un giudizio sospeso per effetto delle remissione degli atti alla Corte di giustizia.

Ai tre decreti presidenziali del TAR Bologna sono seguiti il decreto presidenziale del Tar di Brescia, per un giudice di pace attualmente in servizio a Bergamo, e del Presidente del Tar Catania per un vice procuratore onorario in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ai quali non era stato fornito alcun riscontro dal Ministero e dal CSM alla tempestiva istanza di permanenza in servizio, con il rischio di paralisi delle udienze (già calendarizzate) a causa della interruzione del servizio, immediatamente ripristinato dal giudice amministrativo con i provvedimenti cautelare d’urgenza in cui, giustamente, si sottolinea la estrema chiarezza della nuova norma rispetto alla disposizione abrogata.

Per effetto di tali provvedimenti, per il momento i cinque magistrati onorari potranno continuare ad operare fino al raggiungimento del 70° anno di età, probabilmente senza doversi sottoporre ad alcuna procedura valutativa di conferma, rispetto a quelle già superate.

Infatti, la necessità di nuove procedure valutative previste dal nuovo art.29 del d.lgs. n.116/2017 per la conferma del ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria già in servizio alla data di entrata in vigore della riforma Orlando, con contestuale automatica rinuncia ai diritti retributivi, normativi e contributivi maturati, è già stata censurata davanti alla Corte costituzionale nel ricorso n.2/2022 per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Bologna UX, assistita da questo studio e dall’avv. Francesco Visco, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e delle due Camere. La Corte ha fissato l’udienza in camera di consiglio del 25 maggio 2022 per decidere sull’ammissibilità del ricorso.

Insomma, mentre il Presidente Mattarella nel discorso del Suo reinsediamento evidenzia al Parlamento la necessità di una profonda riforma della giustizia, la Corte costituzionale, i giudici amministrativi e quelli ordinari stanno tentando già di attuarla quella riforma per dare tutela effettiva e restituire “dignità” ad uno dei pilastri della giustizia, i n.4770 magistrati onorari, giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari che da tanti anni aspettano la stabilizzazione del rapporto di lavoro e il suo inquadramento nell’ambito della subordinazione, l’equo compenso parametrato a quello del magistrato professionale equiparabile, le garanzie di inamovibilità e di natura normativa (compresi i trasferimenti e la tutela previdenziale durante il rapporto) e disciplinare, l’accredito contributivo.

L’auspicio è che il Parlamento, nella ultima fase di questa non felice legislatura tormentata non solo dalla pandemia, ritrovi la dignità di fare una riforma che cancelli le inaccettabili buffonate scritte nella recentissima novella, già censurata con brevi e salutari decreti cautelari dai Presidenti dei TAR di Bologna e di Brescia.

Un’ultima notazione sulla sentenza n.31/2022 della Corte costituzionale, depositata il 3 febbraio 2022, che ha dichiarato manifestamente infondata, dopo oltre 20 mesi dal deposito, l’ordinanza di legittimità costituzionale del Giudice di pace di Lanciano, discussa da questo studio all’udienza dell’11 gennaio 2022.

Non si entra nel merito della motivazione di una decisione che, nonostante l’inammissibilità e proprio per l’inammissibilità, si condivide integralmente sotto il profilo “politico” ed etico.

Se la Corte costituzionale avesse dichiarato rilevanti e fondate le questioni sollevate dal GdP di Lanciano con l’ordinanza del 31 maggio 2020, quando ancora non era terminata la prima fase della pandemia, tutta la gestione dell’emergenza sanitaria nazionale da parte sia del Governo Conte che del Governo Draghi, dalla delibera del 31 gennaio 2020 ad oggi, sarebbe stata censurata, con gravissimo danno non solo di immagine per il Paese, in un momento in cui il rieletto Presidente della Repubblica richiama tutti all’impegno comune e alla dignità dei comportamenti delle Istituzioni rappresentative della democrazia, alla tutela dei più deboli e alla condivisione degli obiettivi di rinascita sociale ed economica.

Meglio chiudere la vicenda, dopo oltre due anni di pandemia non ancora superata, per ricominciare con i progetti del PNRR finanziati dal Next generation EU.

D’altra parte, la Corte costituzionale ha dato segnali importanti rispetto alle questioni poste dal Giudice di pace di Lanciano oltre 20 mesi fa, decidendo con sentenza e non come ordinanza, come di consuetudine per le questioni di legittimità dichiarate manifestamente infondate, in udienza pubblica e non in camera di consiglio come la Corte avrebbe potuto fare, a distanza di molto tempo e dopo aver riconosciuto l’importanza della funzione giurisdizionale svolta dalla magistratura onoraria dapprima con la sentenza n.267/2020 applicando la sentenza UX della Corte di giustizia, poi con la conferenza stampa dell’appena eletto Presidente Coraggio del 18 dicembre 2020, infine con la sentenza n.41/2021 sui giudici ausiliari di Corte di appello.

E poi, in fondo (ma non troppo), i segnali li ha dati anche al Governo e al Parlamento per future emergenze sanitaria nazionali e/o internazioni: se le delibere del Consiglio dei Ministri che, a cominciare da quella “secretata” del 31 gennaio 2020, hanno dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’inapplicabile normativa sulla protezione civile (art.24 d.lgs. n.1/2018) fino al 31 luglio 2021 (per il periodo successivo dal 1° agosto 2021 e fino al 31 marzo 2022 sono stati adottati dal Governo Draghi due decreti legge che hanno prorogato lo stato di emergenza sanitaria in continuità con la delibera del 31.1.2020) non sono atti normativi primari ma provvedimenti (illegittimi) amministrativi generali governativi, significa che l’azione di Governo per oltre due anni ha operato modifiche della legislazione vigente con gli interventi della Protezione civile e dei vari Commissari all’emergenza senza avere il crisma della legalità costituzionale e ordinaria.

Chiudiamo, dunque, questa pagina ringraziando il Giudice di pace di Lanciano per il coraggio civico e la dignità dimostrati e per lo straordinario risultato raggiunto, anche con il sostegno degli amici curiae delle principali Associazioni della magistratura onoraria, di aver portato all’attenzione dei giuristi e della Corte costituzionale la necessità di una riforma effettiva della giustizia che, appunto, deve partire dalla tutela effettiva dei magistrati onorari.

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