MOBILITA’ PROFESSIONALE DOCENTI DOPO LA SENTENZA N.187/2016 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. AZIONI ESPERIBILI A TUTELA DEI DIRITTI VIOLATI DAL MIUR CON LA RIFORMA “AGNESE”

di

Vincenzo De Michele e Sergio Galleano

SOMMARIO 1. Il ruolo della sentenza n.187/2016 della Corte costituzionale nella tutela dei diritti dei docenti precari e non più precari, dopo la disastrosa attuazione del doppio piano straordinario di immissioni in ruolo e di mobilità professionale della riforma Agnese. – 2. Assegnazione definitiva per tre anni nell’albo territoriale del personale docente assunto con il piano straordinario di immissione in ruolo nell’art.8 del D.D.L. n.2994 sulla “Buona scuola”. – 3. Il Contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 13 maggio 2015. – 4. La legge n.107/2015 e il “nuovo” piano straordinario di immissioni in ruolo. L’assegnazione definitiva di sede ai nuovi assunti con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015. – 5. La definitività al 1/9/2015 dell’assegnazione della sede di immissioni in ruolo in prova: i dati normativi nel T.U. sulla scuola, nella legge n.107/2015 e nel CCNI del 13 maggio 2015. – 6. La riforma “Agnese” e la mobilità professionale straordinaria per l’anno scolastico 2016/2017 nel CCNI dell’8 aprile 2016. – 7. Azioni esperibili dai docenti “migranti” delle fasi “B” e “C”. – (…).

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  1. Il ruolo della sentenza n.187/2016 della Corte costituzionale nella tutela dei diritti dei docenti precari e non più precari, dopo la disastrosa attuazione del doppio piano straordinario di immissioni in ruolo e di mobilità professionale della riforma Agnese

Assistiamo in questi giorni alla consumazione della assurda devastazione dei diritti fondamentali di decine di migliaia di docenti di ruolo della scuola pubblica, costretti a trasferirsi in luoghi molto distanti dal luogo di residenza abitativa personale e familiare, dopo essere stati assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2015/2016 all’esito del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art.1, commi 95 ss., della legge n.107/2015, in cui nessuno dei docenti delle fasi “B” e “C” ha avuto la possibilità di scegliere la sede definitiva di servizio, assegnata invece d’ufficio dal cervellone del MIUR sulla base di un algoritmo segreto, e poi rimessa in discussione e trasformata in assegnazione provvisoria nel piano straordinario di mobilità professionale per l’anno scolastico 2016/2017, disposto dall’art.1, comma 108, della stessa legge, reso operativo dal CCNI dell’8 aprile 2016 e dalla contestuale e conseguente ordinanza MIUR n.241/2016 dell’8 aprile 2016.

Assistiamo anche, sempre in questi giorni, ma in forme meno clamorosamente mediatiche rispetto a quelle della mobilità professionale dei docenti, al dramma di decine di migliaia di docenti precari “storici”, in particolare I.T.C. (insegnanti tecnico-pratici), abilitati PAS e TFA che, per la mera circostanza di non aver potuto accedere alle GAE (graduatorie provinciali ad esaurimento) bloccate dal 2007, inseriti nelle graduatorie di istituto o di circolo di II fascia e con 36 mesi di servizio anche non continuativi nella scuola pubblica, sono stati obbligati a partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami aperti a tutti gli abilitati e banditi nel 2016 in violazione di norme imperative di legge, nonostante, come vedremo, l’art.4, comma 6, D.L. n.101/2013 del Governo Letta avesse previsto anche per essi, come per decine di migliaia di colleghi iscritti nelle graduatorie concorsuali per titoli ed esami e/o nelle GAE, la possibilità di essere immessi in ruolo in via ordinaria.

Assistiamo anche, sempre in questi giorni, al dramma silenzioso di decine di migliaia di docenti precari non “storici” o meno storici (ma pur in possesso di molti titoli di servizio anche nelle scuole paritarie anche in misura superiore ai 36 mesi di servizio scolastico, senza però il possesso dei 36 mesi di servizio nella scuola pubblica), in particolare abilitati PAS e TFA che, per la mera circostanza di non aver potuto accedere alle GAE (graduatorie provinciali ad esaurimento) bloccate dal 2007, inseriti nelle graduatorie di istituto o di circolo di II fascia, sono stati obbligati a partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami aperti a tutti gli abilitati e banditi nel 2016 in violazione di norme imperative di legge, nonostante, come vedremo, la legge n.107/2015, in violazione delle ordinarie procedure di legge previste dall’art.399 D.Lgs. n.297/1994, abbia previsto l’immissione in ruolo di abilitati SSIS o idonei a graduatorie concorsuali con titoli di servizio inferiori rispetto ai docenti pretermessi, per la mera circostanza di essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, pur a parità di titolo abilitante.

Per migliaia di essi si apre lo scenario inquietante della precarietà a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2016/2017, non avendo superato un concorso pubblico che è stato condotto, dalle informazioni ampiamente raccolte su internet e facilmente riscontrabili, con modalità di tale superficialità e mancanza di trasparenza da creare grande sconcerto in chi, come lo scrivente, continua a credere che la pubblica amministrazione abbia molti difetti ma anche tantissimi pregi, soprattutto quando rispetta e applica per tutti le stesse regole.

Riteniamo di avere particolari obblighi morali di informazione dell’opinione pubblica e dei docenti interessati rispetto a questo vero e proprio sfascio della scuola pubblica sulle sue cause, sui suoi effetti, e su quali sono le azioni esperibili a tutela dei diritti barbaramente lesi.

Gli obblighi morali di informazione derivano dal fatto di aver entrambi partecipato agli atti difensivi e alle udienze pubbliche del 27 marzo 2013 e del 17 maggio 2016 davanti alla Corte costituzionale nelle cause sul precariato scolastico, conclusesi con la sentenza n.187/2016 e con le due ordinanze nn.194-195/2016 del 20 luglio 2016; di aver fatto osservazioni scritte e orali, compresa la partecipazione all’udienza del 27 marzo 2014, nei giudizi pregiudiziali proposti dal Tribunale di Napoli (cause C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13) e dalla Corte costituzionale (causa C-418/13) e risolti dalla Corte di giustizia con la nota sentenza Mascolo del 26 novembre 2014, che riguarda anche il precariato pubblico non scolastico degli asili comunali; di aver predisposto gli atti difensivi e discusso oralmente il 1° dicembre 2015 le cause sul precariato pubblico, decise dalla Cassazione a Sezioni unite, tra le altre, con la sentenza n.5072/2016 del 15 marzo 2016; di aver già impugnato la sentenza n.5072/2016 delle Sezioni unite davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo e di aver denunciato all’udienza del 17 maggio 2016 davanti alla Corte costituzionale la fragrante violazione delle norme interne e delle norme europee della stessa decisione, oltre che la inadeguatezza della legge n.107/2015 a risolvere i problemi del precariato storico scolastico[1].

Tutto quanto innanzi descritto, nella sua caoticità e nella sua complessiva insensatezza per le ingiustificate deroghe alle ordinarie regole di reclutamento e di mobilità professionale del personale scolastico docente, a parere di chi scrive finisce, più o meno inconsapevolmente nelle intenzioni del legislatore della 107, per salvaguardare sicuramente la situazione soggettiva e l’iter di crescita professionale e di stabilità familiare e lavorativa di una persona, la prof.ssa Agnese Landini, moglie dell’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri.

La prof.ssa Landini all’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 era iscritta in posizione n.35 della graduatoria di III fascia delle GAE nella provincia di Firenze sulla classe di concorso A051 “Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali”, in quanto in possesso del titolo abilitante SSIS ma non avendo superato il concorso 2012 (per il quale era stata individuata una disponibilità di posti vacanti e disponibili di sole 16 cattedre per la classe di concorso A051 su tutto il territorio regionale della Toscana, come segnalato a pag.21 del DDG n.82/2012). Né risulta possedesse il requisito dei 36 mesi di servizio anche non continuativo presso la pubblica amministrazione scolastica, condizione necessaria per poter partecipare ai concorsi riservati previsti dal Governo Letta con l’art.4, comma 6, D.L. n.101/2013. In conseguenza, fino all’anno scolastico 2016/2017 vi era la ragionevole previsione che non avrebbe potuto accedere al reclutamento stabile neanche con il piano ordinario di immissioni in ruolo su posti vacanti e disponibili previsto dall’art.15, comma 1, D.L. n.104/2013, e avrebbe dovuto accontentarsi di supplenze temporanee di breve durata fino all’eventuale superamento del concorso pubblico per titoli ed esami da espletare dopo il 31 dicembre 2016. La prof.ssa Landini è stata invece assunta, a seguito del piano “straordinario” di immissioni, con la fase “C” e le è stata assegnata “in via provvisoria” per l’anno scolastico 2015/2016 la stessa cattedra presso il Liceo Balducci di Pontassieve (FI), luogo di residenza, su cui prestava servizio con supplenza fino al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno 2016, superando l’anno di formazione e prova e beneficiando anche della stabilità lavorativa presso la stessa sede anche dopo la fase di mobilità professionale straordinaria dall’anno scolastico 2016/2017. Salvo, poi, naturalmente, ricevere la chiamata “diretta” del Dirigente scolastico a Firenze, nuova sede lavorativa ad personam.

Per comodità espositiva, avendo comunque individuato uno dei tantissimi fortuiti beneficiari degli errori commessi dal MIUR prima e dal legislatore poi, che hanno portato alla legge n.107/2015 sulla “Buona scuola”, si è ritenuto così di definire la c.d. riforma “di sistema” – le virgolette sono state inserite dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n.195/2016 sui precari dei Conservatori di musica, evidentemente inserite in senso ironico da parte della Consulta, visto che si tratta di una riforma di sistema dell’istruzione e formazione scolastica che non ha cambiato sostanzialmente nulla e che non prevede l’immissione in ruolo straordinaria dei docenti delle Fondazioni lirico-musicali – come riforma “Agnese”.

La sentenza n.187/2016 della Corte costituzionale consente di far luce e di risolvere molte delle criticità derivanti dalla estrema gravità dei comportamenti assunti dalla pubblica amministrazione scolastica sia nei confronti di decine di migliaia di docenti assunti nelle c.d. fasi b) e c) dell’art.98 della legge n.107/2015 del c.d. piano straordinario di assunzioni del precariato scolastico sia di decine di migliaia di docenti rimasti precari nonostante l’abilitazione all’insegnamento come I.T.C., PAS o TFA e il raggiungimento dei 36 mesi di servizio nella scuola pubblica, occorre ripercorrere le vicende legislative e giurisprudenziali che hanno condotto all’attuale situazione di “follia” nella gestione organizzativa del lavoro in un fondamentale settore del pubblico impiego.

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  1. Assegnazione definitiva per tre anni nell’albo territoriale del personale docente assunto con il piano straordinario di immissione in ruolo nell’art.8 del D.D.L. n.2994 sulla “Buona scuola”

Nel D.D.L. governativo n.2994 presentato alla Camera dei Deputati il 27 marzo 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, il piano straordinario di immissione in ruolo del personale docente, nell’ambito di una riorganizzazione degli uffici scolastici per definire il c.d. “organico dell’autonomia” determinato entro il 31 maggio 2015 (il D.D.L. n.2994 erano stato originariamente strutturato come decreto legge e così anticipato agli organi di stampa dal Ministro Giannini, poi smentita improvvisamente dal Presidente del Consiglio) su base regionale e con albi territoriali (art.2 DDL 2994), prevedeva all’art.8[2] per i nuovi assunti dall’anno scolastico 2015/2016 la realizzazione del piano di immissione ordinario triennale previsto dall’art.15, comma 1, D.L. n.104/2013, con l’unica (parziale) deroga rispetto alla procedura assunzionale prevista dall’art.399, commi 1 e 2, D.Lgs. n.297/1994, consistente nella gestione a livello nazionale attraverso una piattaforma informatica gestita “riservatamente” dal MIUR delle nuove assunzioni su sede definitiva e con presentazione di apposita domanda in via informatica (comma 8), diversamente dalla procedura ordinaria che invece prevede la gestione in ambito regionale e provinciale dei nuovi assunti, attraverso convocazioni formali del personale docente presso l’Ufficio Regionale scolastico e l’Ufficio Provinciale scolastico competenti con l’indicazione dei posti da assegnare e dell’ordine di priorità e di preferenza nella scelta della sede.

Il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nel DDL 2994 era stato così articolato:

  • riguardava la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (comma 1);
  • avrebbero dovuto essere assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi territoriali di cui all’articolo 7 del DDL: a) i vincitori (e non gli idonei) del concorso 2012; b) gli iscritti nelle GAE (comma 2);
  • i vincitori (e non gli idonei, nonostante il D.M. Giannini n.356/2014, Ministro proponente il D.D.L. 2994, li avesse espressamente inclusi da assumere in prioritaria, in subordine ai vincitori) del concorso 2012, che in realtà erano già stati (quasi) tutti immessi in ruolo negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, sarebbero stati assunti nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito erano iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all’articolo 7 DDL (comma 4, lettera a);
  • gli iscritti nelle GAE sarebbero stati assunti nell’ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase a) dei vincitori del concorso (comma 4, lettera b), conformemente a quanto previsto dall’art.399, comma 2, D.Lgs. n.297/1994, la cui integrale applicazione avrebbe ovviato anche ai posti vacanti e disponibili per le classi di concorso non bandite o bandite solo in alcune Regioni con il DDG n.82/2012, da assegnare quindi totalmente agli iscritti nelle GAE;
  • i vincitori nonché gli iscritti nelle GAE, che residuassero dalle fasi precedenti di cui alle lettere a) e b), sarebbero stati assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale, con precedenza ai vincitori rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (comma 4, lettera c);
  • i soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), avrebbero potuto esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sarebbero stati assunti prioritariamente, nell’ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui possedessero maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore (comma 5, 1° periodo);
  • in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, il MIUR non avrebbe proceduto all’assunzione (comma 5, 2° periodo);
  • ai neo immessi in ruolo sarebbe stato affidato dal Dirigente scolastico della sede di assegnazione un incarico di durata triennale rinnovabile (art.7, comma 2, e art.8, commi 6 e 7, DDL 2994), con possibilità, per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi, di utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purchè possegga un titolo di studio valido all’insegnamento (art.7, comma 3, lett.d, DDL 2994);
  • le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non avrebbero potuto essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4 e i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che fossero rimasti vacanti all’esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all’art.2 DDL 2994 (comma 7);
  • a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie dei vincitori del concorso 2012 e delle GAE (comma 2, lett. a e b) avrebbero perso efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata e dalla data di entrata in vigore della legge sarebbero state soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, rimanendo valide soltanto quelle degli idonei del concorso 2012 (comma 10);
  • le graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia del personale docente ed educativo avrebbero continuato a esplicare la propria efficacia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni (comma 11);
  • ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale sarebbe avvenuto esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie avrebbero avuto validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni (comma 12);
  • il DDL 2994 non prevedeva alcun concorso riservato, escludendo così gli idonei delle graduatorie di II fascia di istituto o di circolo dalla possibilità di stabilizzazione offerta dall’art.4, comma 6, D.L. n.101/2013;
  • non era previsto, altresì, correttamente alcun concorso per titoli ed esami aperto a tutti gli abilitati, nonostante il D.M. n.394/2014 avesse già dato notizia della richiesta di autorizzazione per una nuova procedura concorsuale, che comunque avrebbe potuto essere espletata soltanto per il periodo successivo al 31 dicembre 2016, per l’obbligo preventivo fino a tale data di utilizzare le graduatorie concorsuali degli idonei, comprese le GAE e le graduatorie di istituto e di circolo di I e di II fascia, ai sensi dell’art.4, comma 3, D.L. n.101/2013;
  • la procedura di gestione informatica delle nuove assunzioni sarebbe avvenuta in deroga all’art.45, comma 2, e all’art. 65 del D.Lgs. n.82/2005 (“Codice dell’amministrazione telematica”), cioè senza possibilità per i richiedenti l’immissione di avere a disposizione nella propria casella elettronica il documento informatico trasmesso in via telematica e senza il rispetto delle condizioni di validità e di certificazione delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (comma 8);
  • infine, non era prevista nessuna procedura di mobilità professionale, perché l’organico dell’autonomia doveva già essere pronto e funzionale per l’anno scolastico 2015/2016.

Rispetto a questo complesso e segreto piano straordinario di immissioni in ruolo in violazione delle informazioni mai fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art.4, comma 5, D.L. n.101/2013, che derogava all’art.399, commi 1 e 2, D.Lgs. n.297/1994 soltanto per la particolarità della procedura gestita in via informatica e riservatamente dal MUR a livello nazionale, l’elemento di ulteriore complicazione era la mancanza assoluta di obblighi di informativa nell’avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ai fini della domanda telematica di assunzione di tutti i posti vacanti e disponibili da assegnare, cioè dei n. 88.767 posti comuni e dei n. 44.443 posti di sostegno, che nell’anno scolastico 2014/2015 erano stati destinati a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, vietate dall’art.36, commi 2 e 5-quater, D.Lgs. n.165/2001 e di fatto non più consentite neanche nel DDL 2994[3], a cui avrebbero dovuto aggiungersi i posti per le cessazioni di servizio intervenute dal 1 settembre 2013, nonché i nuovi posti dell’organico dell’autonomia derivanti dal potenziamento dell’offerta formativa rispetto ai posti comuni (art.6, comma 3, DDL 2994).

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  1. Il Contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 13 maggio 2015

 

Sulla base del descritto quadro normativo anche de iure condendo a seguito della presentazione del DDL 2994, il MIUR ha sottoscritto con tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola in data 13 maggio 2015 il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l’anno scolastico 2015/2016.

L’art.7, comma 2, del CCNI del 13 maggio 2015 regolamenta le assegnazioni provvisorie del personale docente conformemente all’art.475 D.Lgs. n.297/1994, secondo cui non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina: «2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2015.».

L’art.1, comma 12, CCNI prevede, altresì, la possibilità di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricedute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del CCNI, come l’approvazione del disegno di legge sulla “Buona scuola”, che producano effetti sulle materie disciplinate dal CCNI stesso.

  1. La legge n.107/2015 e il “nuovo” piano straordinario di immissioni in ruolo. L’assegnazione definitiva di sede ai nuovi assunti con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015

 

La regolamentazione del piano straordinario di immissioni in ruolo definita dalla legge n.107/2015 è diversa strutturalmente da quanto previsto nel DDL 2994, così come stata è disciplinata dall’art.1, comma 95, della legge di riforma, in quanto viene disattesa l’applicazione dell’art.399, comma 2, D.Lgs. n.297/1994, prevista nel DDL 2994, per tutte le fase della procedura delineata originariamente nel disegno di legge [art.8, comma 2, lettere a), b) e c), DDL 2994] e innanzi descritta e lasciare spazio a quattro distinte fasi di immissioni in ruolo.

La fase “0” ordinaria/ordinaria: il nascondimento delle cattedre vacanti e disponibili

Nella prima fase “ordinaria” (c.d. fase 0), prevista dall’art.1, comma 95, primo periodo, il personale docente non doveva presentare alcuna domanda di ammissione, in quanto essa è stata disciplinata dall’art.399 D.Lgs. n.297/1994, propedeutica all’avvio delle altre tre fasi “straordinarie” riservate alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo» della fase ordinaria “0”, al termine della quale «sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012», come ribadito dall’abrogazione dell’art.400, comma 17, D.Lgs. n.297/1994 [dall’art.1, comma 113, lett.h), legge n.107/2015], con una scelta normativa chiara nelle intenzioni ma fallimentare negli effetti concreti, perché, secondo quanto disposto dall’art.4, comma 4, D.L. n.104/2013, continuavano ad essere in vigore le graduatorie per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012 per le classi di concorso non bandite nel 2012 o bandite soltanto per alcuni ambiti regionali.

In buona sostanza, sarebbe stato sufficiente con decreto ministeriale limitare le assunzioni sui posti vacanti e disponibili da destinare alla fase ordinaria “0” di immissioni in ruolo, rispetto a tutti quelli che sarebbe stato possibile assegnare, per impedire l’attivitazione dei presupposti di operatività delle altre tre fasi straordinarie di immissione in ruolo, previste dall’art.1, comma 98, della legge di riforma.

Puntualmente, prima dell’emanazione della legge n.107/2015 e della sua entrata in vigore, il Ministro proponente il DDL 2994 – invece di autorizzare per l’anno scolastico 2015/2016 n.88.767 immissioni in ruolo di personale docente su posto comune, n.44.443 di assunzioni stabili di docenti su posto di sostegno (cioè i posti destinati a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2014/2015), nonché n.21.880 posti comuni e n.14.747 posti di sostegno di personale docente cessato dal servizio – con decreto del 7 luglio 2015 n.470 (su parere favorevole “preventivo” del Ministero dell’Economia e Finanze del 3 luglio 2015) ha autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l’anno scolastico 2015/2016 soltanto n.46.627 immissioni in ruolo determinate dal turn over e dalle cessazioni dal servizio.

Nel D.M. n.470/2015 non si fornisce alcuna consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente che sarebbero stati rilevati dal Sistema informativo, ma, come già avvenuto con il D.M. n.356/2014, il Ministro proponente l’art.8, comma 4, lett.b), DDL 2994 (in cui viene espressamente richiamato il meccanismo compensativo in favore delle GAE previsto dal T.U. sulla scuola) si preoccupa accuratamente di evitare l’applicazione dell’art.399, comma 2, D.Lgs. n.297/1994, perché, da un lato, all’art.2.1 del DM, precisa che «le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria», in palese violazione dell’art.475, comma 7, D.Lgs. n.297/1994 e dell’art.7, comma 8, CCNI 13 maggio 2015, secondo cui le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive.

Dall’altro, all’art.2.2 il DM n.470/2015 limita il riparto delle assunzioni all’applicazione del solo art.399, comma 1, D.Lgs. n.297, precisando che «il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento di cui all’art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296», in palese violazione dell’art.399, comma 2, D.Lgs. n.297/1994.

Infine, all’art.3 del D.M. n.470/2015 viene previsto che al personale immesso in ruolo nella fase 0 «sarà assegnata una sede provvisoria per l’ a.s. 2015/2016 al fine di consentire l’attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità», così violando palesemente gli artt.399, comma 3, 436, comma 1, 475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 (richiamati espressamente come applicabili dallo stesso art.1, comma 73, 2° periodo, della legge n.107/2015) e l’art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015.

Con la nota del 10 luglio 2015 prot.n.20299, a firma del Direttore generale per il personale scolastico Novelli, il MIUR precisa, sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015 attraverso il turn over autorizzate dal D.M. n.470/2015, che «in linea con quanto previsto nel D.M., anche nelle istruzioni operative non è più contemplata la possibilità di effettuare eventuali compensazioni tra le classi di concorso, in quanto i posti non utilizzati saranno destinati alle operazioni di nomina delle successive fasi».

La fase “A” ordinaria/straordinaria: la scomparsa del meccanismo compensatorio

Neutralizzata così definitivamente con il DM n.470/2015 la procedura ordinaria di immissione in ruolo ex art.399 D.Lgs. n.297/1994 che avrebbe (dovuto) potuto riguardare tutti gli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti e tutti gli iscritti delle GAE per l’assegnazione dei n.88.767 posti comuni e dei n.44.443 posti di sostegno (dati rilevati al 31/12/2014 dalla Corte dei conti nella relazione 2016 sul costo del lavoro pubblico) ancora disponibili su posti vacanti “utilizzati” per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, il legislatore della 107 ha riservato al piano straordinario di immissione in ruolo una prima fase “A”, che riguarda tutti i posti vacanti e disponibili in organico residuati dopo la fase “0”, da gestire secondo le ordinarie procedure di cui all’art.399 D.Lgs. n.297/1994 di competenza degli uffici scolastici regionali, cioè senza necessità di domanda da parte dei docenti interessati [art.1, comma 98, lett.a), legge n.107/2015].

La nota MIUR n.21739 del 22 luglio 2015, a firma del Direttore generale per il personale scolastico Novelli, individua per la fase “A” un numero massimo di n.10.849 da assumere sull’organico di diritto, mai specificando il numero effettivo dei posti vacanti e disponibili, con due incredibili precisazioni, che confermano il carattere caotico e fraudolento nei confronti di decine di migliaia di cittadini e lavoratori pubblici italiani dell’intera operazione di immissione straordinaria in ruolo.

Infatti, da un lato il MIUR precisa, come dato normativo ovvio, che «come previsto dall’art. 399 comma 2 del Dlgs.vo 297/94, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie ad esaurimento», così smentendo tardivamente il D.M. n.470/2015 e la nota MIUR n.20299/2015, a firma dello stesso Direttore generale, che invece aveva escluso la possibilità delle compensazioni tra le classi di concorso; dall’altro, come effetto perverso e illecito dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 95, 1° periodo, della legge n.107/2015, rileva che non possono partecipare al piano assunzionale i soggetti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all’anno 2012, che invece avrebbero dovuto già rientrare nella fase “0” da cui sono stati ingiustificatamente e fraudolentemente esclusi, nonostante le predette graduatorie fossero ancora in vigore fino al 31 dicembre 2016, stante la generale previsione dell’art.4, comma 4, D.L. n.101/2013 ancora vigente.

In particolare, i docenti destinatari del piano straordinario di immissione in ruolo delle fasi “A”, “B” e “C” sono stati individuati soltanto in tutti gli iscritti nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso del 2012, nonché negli iscritti alle GAE, ai sensi dell’art.1, comma 96, della legge n.107/2015.

Inoltre, anche per gli assunti della fase “A” la nota MIUR n.20299/2015 precisa che si tratta si assunzioni su sede provvisoria di servizio, così continuando a violare palesemente gli artt.399, comma 3, 436, comma 1, 475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 e l’art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, come già per i docenti della fase “0” nel D.M. n.470/2015.

In ogni caso, a rigore, in base al “cambio” di posizione interpretativa sull’art.399, comma 2, D.Lgs. n.297/1994 nello spazio di 12 giorni (prima e dopo l’entrata in vigore della riforma) tra la nota MIUR n.20299/2015 e la nota MIUR n.21739/2015 dello stesso Direttore generale, tutte le assunzioni su posti vacanti e disponibili per n.122.361 disponibilità sull’organico di diritto avrebbero potuto essere gestite in via ordinaria attraverso le compensazioni delle GAE l’art.399, commi 1 e 2, D.Lgs. n.297/1994, seppure escludendo illegittimamente gli idonei delle graduatorie precedenti al concorso 2012, e non limitare le assunzioni a n.10.849 posti, meno del 10% dei posti effettivamente disponibili per le immissioni in ruolo.

La fase “B” straordinaria/segreta su organico di diritto ridotto e riservato

Il “camuffamento” di cattedre vacanti e disponibili di n.111.512 posti residui dopo le fasi “0” e “A” ha continuato ad operare i suoi effetti negativi anche per i docenti immessi in ruolo nella fase “B”, riservata ai «soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, … assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100» [art.1, comma 98, lett.b), della legge n.107/2015].

I docenti della fase “B” sono stati assunti con la procedura informatica segreta non modificata rispetto a quanto previsto dal DDL 2994, mentre avrebbero dovuto partecipare alle precedenti fasi “ordinarie” “0” e A” per n.100.841 posti e non essere costretti ad accettare una proposta “riservata” in via telematica per n.8776 (meno del 10% dei posti vacanti e disponibili, di cui risultano essere n.8.525 accettazioni) posti complessivi, senza alcuna possibilità di scegliere tra le tantissime sedi vacanti non indicate e senza nessuna possibilità di verificare la correttezza della proposta “selezionata” dall’algoritmo segreto del sistema gestito dal MIUR a livello centrale.

E’ di banale evidenza che l’individuazione dei posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto era nella totale disponibilità del MIUR come dato “puntuale” storico ben prima dell’approvazione della legge n.107/2015, per cui non vi era alcuna necessità e nessuna logica nel distinguere le assunzioni in tre distinte fasi per la stessa tipologia di cattedre in organico di diritto.

La fase “C” straordinaria/segreta su organico di potenziamento “Agnese” ex diritto

A fronte di questo desolante e kafkiano quadro di gestione amministrativa e legislativa non trasparente di procedure di particolare importanza sul piano della stabilità per la vita personale, familiare e professionale di decine di migliaia di docenti, anche ai docenti precari della fase “C” [destinata ai «soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, … assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100, come previsto dall’art.1, comma 98, lett.c), legge n.107/2015»] è stato riservato il trattamento “privilegiato” dell’immissione straordinaria in ruolo, disciplinata ex lege attraverso il sistema informatico segreto gestito dal MIUR per evitare la procedura ordinaria prevista dalla normativa di settore, ma gestita sul piano amministrativo dagli U.R.S. e dagli U.P.S.

Per i docenti da assumere nella fase “C”, invece di utilizzare comunque i n. 102.987 posti residui su organico di diritto rispetto alle fasi “0”, “A” e “B”, la procedura di reclutamento è stata incredibilmente orientata, già nella legge n.107/2015 (art.1, comma 95, 2° periodo), alla predeterminazione con la Tabella 1 allegata alla legge di riforma di n.48.812 posti di “potenziamento” e n.6446 per il sostegno, che entrano “di diritto” nell’organico dell’autonomia, la cui concreta attivazione con la costituzione degli ambiti territoriali (che sostituiscono gli albi territoriali di cui al DDL 2994) viene differita all’anno scolastico 2016/2017, cioè all’anno successivo a quello dell’immissione straordinaria.

La predeterminazione, addirittura a livello legislativo, dell’individuazione dei posti per il potenziamento «ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica» rappresenta il finto regalo per la stabilizzazione dei docenti della fase “C”, che invece avrebbero dovuto già essere immessi in ruolo in via ordinaria e senza ricorrere a nessuna specifica previsione di legge, sulla base di una trasparente e corretta individuazione con un semplice D.M. autorizzatorio di tutti i posti vacanti e disponibili “una tantum”.

Che il MIUR abbia intenzionalmente nascosto decine di migliaia di posti vacanti e disponibili su organico di diritto lo si evince dalla previsione dell’art.1, comma 99, della legge n.107/2015: «Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.».

Il legislatore della 107 – che neanche nei lavori preparatori né nella relazione tecnica ha mai rappresentato il numero di posti vacanti e disponibili di personale docente da immettere in ruolo nel 2015/2016 – ammette, dunque, la natura fraudolenta dell’immissione straordinaria in ruolo perché, pur avendo riservato le assunzioni stabili a tutte le cattedre senza titolare, già prefigura lo scenario di moltissimi docenti della fase “B” che comunque dal 1° settembre 2015 avrebbero beneficiato, nelle more della proposta “segreta” di incarico (che, per i docenti della fase “B”, è arrivata nella notte tra il 1 e il 2 settembre 2015) in sedi lontanissime dalla propria residenza lavorativa e abitativa, sarebbero stati destinatari di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nell’ambito delle GAE in cui erano iscritti.

Pur potendo con i potenti mezzi informatici del fantastico algoritmo del MIUR e del sistema telematico di cui alla procedura dell’art.1, comma 100, della legge n.107/2015 avere in pochi minuti dopo il completamento della procedura di domanda di ammissione al piano straordinario la notizia delle proposte di incarico (un potente software non è lento come gli umani) ben prima del 31 agosto 2015, i docenti della fase “B”, per il deliberato ritardo del cervellone nella proposta di incarico, hanno ricevuto dagli U.R.P. proposte di incarico di posti vacanti e disponibili artatamente non inseriti nel piano straordinario di immissione in ruolo e che, se conferiti a personale non di ruolo come formalmente erano ancora prima dell’immissione in ruolo, ne avrebbero comportato la nullità di diritto, ai sensi dell’art.32, commi 2 e 5-quater, D.Lgs. n.165/2001 e non invece, come nella fattispecie di causa, l’assegnazione definitiva della sede lavorativa presso la GAE di iscrizione, ai sensi dello stesso art.36, comma 2, ultimo periodo, T.U. sul pubblico impiego.

Del resto, con il Decreto n.767 del 17 luglio 2015 il Direttore generale per il personale scolastico, nell’avviare il piano straordinario di immissioni in ruolo e la tempistica per gli avvisi sulla Gazzetta ufficiale ai fini della partecipazione dei docenti interessati alle fasi “B” e “C”, rileva per la prima volta la consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali per l’anno scolastico 2015/2016, pari complessivamente a n. 47.476 posti, che quindi avrebbero potuto già essere assunti con la fase “A” e, a rigore, con la ordinaria “0”.

Se a questo dato si sottraggono i n.10.849 posti assegnati alla fase “A” con la citata nota MIUR n.21739 del 22 luglio 2015, nonché i n.8776 incarichi “proposti” nella fase “B”, mancano all’appello n.29.625 di “organico di diritto” rispetto ai n.47.476 posti disponibili (così il Decreto MIUR n.767/2015, che evidentemente continua a nascondere le supplenze fino al termine delle attività didattiche dall’organico effettivo e reale, che avrebbe dovuto costituire finalmente l’intero organico di diritto).

In buona sostanza, attraverso una procedura ordinaria di assunzione, avrebbero dovuto essere immessi in ruolo tutti gli aventi diritto nell’ambito delle GAE o delle graduatorie concorsuali regionali in cui erano iscritti, senza ricorrere alle alchimie algoritmiche di un sistema informatico impostato su dati di organico carenti e in totale assenza di informazioni per i docenti interessati.

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  1. La definitività al 1/9/2015 dell’assegnazione della sede di immissioni in ruolo in prova: i dati normativi nel T.U. sulla scuola, nella legge n.107/2015 e nel CCNI del 13 maggio 2015

A prescindere dallo stravolgimento ingiustificato delle regole ordinarie di reclutamento scolastico, il complesso quadro descrittivo delle vicende legislative, amministrative e giudiziarie che si è innanzi delineato consente agevolmente di poter riconoscere a decine di migliaia di docenti il diritto a considerare come definitiva la sede di assegnazione “originariamente” destinata a supplenza fino al termine delle attività didattiche, ma poi “utilizzata” dal MIUR per lo svolgimento del periodo di formazione e prova del docente neo assunto fino al suo superamento con la conferma del ruolo.

I dati normativi, contrattuali e amministrativi che confortano queste conclusioni sono i seguenti:

  • tranne che per le modalità di reclutamento straordinario a livello nazionale e non a livello regionale e provinciale della GAE in cui il docente era iscritto prima dell’immissione in ruolo, quindi ad eccezione dell’art.399, commi 1 e 2, D.Lgs. n.297/1994, la legge n.107/2015 non ha previsto nessuna deroga all’applicazione integrale del T.U. sulla scuola per tutti i docenti assunti in ruolo dall’anno scolastico 2015/2016;
  • in conseguenza, a decine di migliaia di docenti assunti nelle fasi “B” e “C” sono stati applicati, nella fase di gestione amministrativa della prima nomina in ruolo con decorrenza dal 1/9/2015, l’art.436 D.Lgs. n.297/1994 sulla nomina ed assegnazione di sede (del resto espressamente richiamato nel decreto di superamento del periodo di formazione e prova) e gli artt.437-440 del testo unico sul periodo di prova, espressamente richiamati dall’art.1, comma 119, della legge n.107/2015 in quanto perfettamente compatibili (in realtà, sostanzialmente identici) con il periodo di formazione e di prova per i nuovi iscritti di cui all’art.1, commi 115-118, della riforma;
  • l’art.475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 e l’art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, in combinato disposto, escludono la possibilità di assegnazione provvisoria per i docenti di prima nomina assunti in ruolo con decorrenza 1/9/2015;
  • l’art.1, comma 99, della legge n.107/2015 conferma che il posto originariamente qualificato come supplenza fino al 30 giugno quale termine delle attività didattiche (prorogabile fino al 31 agosto nel caso di immissione in ruolo nella fase “B” del docente “temporaneamente supplente”, come ammette la nota MIUR del 10 settembre 2015 prot.n.1949) era la sede definitiva di servizio (cioè confermato anche dalla nota esplicativa del MIUR a pag.22 del supplemento ordinario n.44 a G.U. 30 luglio 2015, n.175[4]), in quanto, diversamente, l’assegnazione sarebbe slittata al termine della supplenza e non il docente neo immesso non avrebbe potuto effettuare e superare positivamente il periodo di formazione e di prova, come in realtà è avvenuto;
  • l’art.1, comma 73, 2° periodo, della riforma prevede che al personale docente assunto nelle fasi “0” e “A” nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’art.399 D.Lgs. n.297/1994 continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico sulla scuola in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva, formula ambigua perché assolutamente inutile, se non fosse per il fatto che ha consentito al MIUR arbitrariamente di trasformare per gli assunti nelle fasi “0” (con l’art.3 D.M. n.470/2015) e “A” (con la nota MIUR n.21739 del 22 luglio 2015) l’assegnazione definitiva e con obbligo di permanenza triennale di cui agli artt.399, comma 3, e 436 D.Lgs. n.297/1994 in una sede provvisoria ai fini della possibilità di partecipare – de iure condendo – alla procedura di mobilità straordinaria di cui all’art.1, comma 108[5], della legge n.107/2015 e in violazione della stessa norma, che, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 26 maggio 2016, n.89 in sede di conversione del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, cui è stato aggiunto l’art.1-bis dal titolo “Disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie”, consentiva la deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede di prima e definitiva assegnazione, previsto dall’art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994, soltanto agli immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015 -, così violando palesemente gli artt.399, comma 3, 436, comma 1, 475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 e l’art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015;
  • l’art.1, comma 73, 3° periodo, della legge n.107/2015 per gli assunti in ruolo nelle fasi b) e c) prevede espressamente soltanto l’assegnazione agli ambiti territoriali con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017, ma non esclude l’applicazione dell’art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994, che presuppone la definitività della sede di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova e la mancata conferma del ruolo, così come tutti gli altri articoli del testo unico applicabili e applicati ai nuovi stabilizzati;
  • l’art.1, comma 108, 1° e 2° capoverso, della legge n.107/2015, prevede effettivamente che, nell’ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 potessero partecipare, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga all’obbligo di permanenza triennale di cui all’art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994, «per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)»;
  • tuttavia, come si è precisato, l’art.7, comma 2, CCNI del 13 maggio 2015 e l’art.475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 non consentono nessuna assegnazione provvisoria di sede per gli assunti di prima nomina nell’anno scolastico 2015/2016, e, in conseguenza, la disposizione in parte qua sulla individuazione di cattedre derivanti da assegnazioni provvisorie di posti vacanti e disponibili per gli assunti nelle fasi “B” e “C” delle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2015/2016 da un lato è di impossibile attuazione, perché vietata l’assegnazione provvisoria, dall’altro conferma la natura fraudolenta dell’intero impianto normativo-organizzativo della riforma perché, diversamente opinando, si ammette, esplicitamente, che i posti assegnati “in via provvisoria” agli immessi in ruolo nelle fasi “B” e “C” erano posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto (e non dell’autonomia, che parte a regime solo con l’anno scolastico 2016/2017 dopo la definizione degli ambiti territoriali), in quanto tali destinati ad essere utilizzati per le immissioni in ruolo soltanto con la procedura ordinaria di cui all’art.399 D.Lgs. n.297/1994, integrata dalle graduatorie dei concorsi riservati di cui all’art.4, comma 6, D.L. n.101/2013, e non certamente con lo sciagurato piano straordinario di immissione in ruolo inventato dal legislatore del Porcellum;
  • in conseguenza, anche la previsione dell’art.1, comma 8, 3° capoverso, della legge n.107/2016, che consentiva ai docenti assunti nelle fasi “B” e “C” del piano straordinario di immissioni in ruolo e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, di partecipare per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale, era di impossibile attuazione, per le ragioni già precisate;
  • e ancora, una conferma “fantozziana” del carattere di definitività dell’assegnazione di sede per tutti gli immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016, e della conseguente applicazione dell’obbligo triennale di permanenza nella sede di prima nomina e dove è stato superato l’anno di prova, è nel nuovo testo dell’art.1, comma 108[6], 4° capoverso, della legge n.107/2015, modificato con decorrenza dal 29 maggio 2016 a seguito dell’art.1-bis D.L. n.42/2016, che, nell’estendere (“retroattivamente” per l’anno scolastico 2015/2016) anche a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2015/2016 (mentre nel testo originario era prevista soltanto per i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015) la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 (mentre nel testo originario era prevista soltanto per l’anno scolastico 2016/2017), attesta esplicitamente che il vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione di cui all’art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994 va applicato anche a tutti docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016, a qualsiasi fase o ciclo della vita professionale appartengano;
  • infine, una ulteriore conferma “fantozziana” del carattere di definitività dell’assegnazione di sede per tutti gli immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 su posti (già) vacanti e disponibili dell’organico di diritto, riviene dall’art.1, comma 108, 6° capoverso, della legge n.107/2015, introdotto con decorrenza dal 29 maggio 2016 con l’art.1-bis D.L. n.42/2016, che consente a tutti i docenti assunti entro l’anno scolastico 2015/2016 di poter richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale sui posti dell’organico dell’autonomia nonché sul contingente di posti di cui all’art.1, comma 69, della stessa legge di riforma, così attestando l’esistenza ancora di posti vacanti e disponibili nascosti dal MIUR con il piano straordinario di immissione in ruolo (la dotazione organica aggiuntiva già prevista dall’art.13 della legge n.270/1982, tuttora vigente).

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  1. La riforma “Agnese” e la mobilità professionale straordinaria per l’anno scolastico 2016/2017 nel CCNI dell’8 aprile 2016

 

Per realizzare il delitto perfetto dello stravolgimento totale della macchina amministrativa scolastica, in data 8 aprile 2016 è stato stipulato dal MIUR e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL di Comparto, ad eccezione della GILDA-UNAMS, il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017, a cui faranno seguito le modifiche all’art.1, comma 108, della legge n.108/2015, introdotte con decorrenza dal 29 maggio 2016 a seguito dell’art.1-bis D.L. n.42/2016, a sua volta inserito in sede di conversione della legge n.89/2016, ampiamente illustrate in precedenza.

Prima di occuparci del CCNI dell’8 aprile 2016 sulla mobilità, tuttavia, è il caso di analizzare la disciplina ordinaria vigente in materia di trasferimenti di personale docente e il rapporto “gerarchico” tra le fonti di diritto in subiecta materia di organizzazione degli uffici e di mobilità del personale, dal momento che nessuna modifica sul punto è stata realizzata dalla legge n.107/2015 e, in specie, dai commi 73 e 118 dell’articolo unico, disposizioni che si sono limitate a delineare l’organico dell’autonomia con la ripartizione dell’originario ambito territoriale provinciale dell’organico di diritto in ambiti territoriali subprovinciali (che hanno sostituito l’ambito comunale), con assegnazione del personale docente in una sede definitiva presso il nuovo ambito territoriale subprovinciale, su cui operare dall’anno scolastico 2016/2017 la nuova mobilità professionale per i trasferimenti del personale docente.

La disciplina vigente in materia di trasferimenti a domanda del personale docente è compiutamente delineata dagli artt.462-466 del D.Lgs. n.297/1994, mentre la mobilità d’ufficio è regolata dagli artt.467-469 del T.U. sulla scuola e riguarda esclusivamente in caso di soppressione di posto o di cattedre o l’accertata situazione di incompatibilità ambientale di permanenza del personale docente nella scuola o nella sede (art.467, comma 1).

Gli ambiti dei trasferimenti a domanda sono quello comunale (sostituito dall’ambito territoriale subprovinciale, nell’organico dell’autonomia), come disciplinato dall’art.464 T.U., che sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso; quelli provinciale e interprovinciale, disciplinati dall’art.465 D.Lgs. n.297/1994.

L’art.470 D.Lgs. n.297/1994 sulla mobilità professionale individua rigorosamente gli spazi della contrattazione collettiva nazionale integrativa, nessuno dei quali va a modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda né quella dell’assegnazione provvisoria di sede di cui all’art.475 dello stesso Testo unico.

E’ anche noto che le modifiche introdotte dalla riforma “Brunetta” all’art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego hanno capovolto l’originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando con la sanzione della nullità le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. Inoltre, l’art.40, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n.165/2001 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa le materie attinenti all’organizzazione degli uffici.

Le citate disposizioni di legge del testo unico sulla scuola in materia di trasferimenti a domanda e di mobilità professionale sono state illegittimamente derogate dal CCNI dell’8 aprile 2016 nei confronti di tutto il personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 all’esito delle fasi “B” e “C” del piano straordinario di immissioni in ruolo.

In particolare, ai sensi dell’art.2, comma 1, CCNI dell’8 aprile 2016 «le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell’art. 399 del dlgs 297/94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.».

Quindi, in buona sostanza, il CCNI dell’8 aprile 2016 poteva operare nei confronti dei docenti assunti nelle fasi “B” e “C” del piano straordinario della legge n.107/2015, in deroga alle disposizioni di cui all’art.399, commi 1-2, D.Lgs. n.297/1994, solo in quanto «docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva», dal momento che soltanto i docenti delle fasi “0” e “A”, peraltro arbitrariamente in base a disposizioni amministrative e non alla norme legali e contrattuali (che lo vietavano e lo vietano), potevano essere considerati tra i soggetti «immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell’art. 399 del dlgs 297/94».

Tuttavia, l’art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994 vieta espressamente ai docenti neo assunti o di nuova assegnazione di sede di poter presentare domanda di mobilità professionale prima del triennio di permanenza nella sede, con conseguente inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi “B” e “C” del piano straordinario (e di tutti gli assunti nell’anno scolastico 2015/2016).

A questo punto l’art.2, comma 3, CCNI 8 aprile 2016 inventa, contra legem, la mobilità professionale a domanda o d’ufficio per i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni: «3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d’ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall’apposita OM.».

Al CCNI 8 aprile 2016 seguirà immediatamente la contestuale O.M. n.241/2016.

In buona sostanza, l’art.2, comma 3, CCNI 8 aprile 2016 ha violato gli artt.399, comma 3, 436, 462, 467, 470, 475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 e l’art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, che alle disposizioni di legge si era conformato sul divieto di assegnazione provvisoria di sede agli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, obbligando invece illecitamente i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo a partecipare ad una procedura di mobilità professionale che era per gli stessi vietata dalla legge.

Né le modifiche all’art.1, comma 108, della legge n.107/2015, introdotte in sede di conversione con decorrenza dal 29 maggio 2016 dall’art.1-bis D.L. n.42/2016, possono essere utilizzate a sanare ex post l’illegittima mobilità professionale imposta ai docenti delle fasi “B” e “C” del piano straordinario di immissioni in ruolo dal CCNI dell’8 aprile 2016, confermando invece le predette modifiche, per le ragioni già ampiamente illustrate, la strumentalità, l’illegittimità, l’arbitrarietà, l’illiceità dell’intera operazione “congiunta” di reclutamento e di mobilità professionale extra ordinem.

Ovviamente, era sufficiente una semplice operazione informatica e un sistema operativo di non particolare complessità per realizzare quanto previsto dall’art.1, comma 73, della legge n.107/2016, cioè l’assegnazione del personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), dell’articolo unico della stessa legge agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 (sostituendo cioè l’indicazione dell’ambito comunale in cui la sede definitiva è allocata con il nuovo ambito territoriale, coincidente con il territorio comunale o dimensioni più ampie subprovinciali), senza effettuare alcuna mobilità professionale che, peraltro, è stata consentita anche agli assunti nelle fasi “0” e A” per l’anno scolastico 2015/2016 ma soltanto a domanda, pur essendo espressamente vietata dall’art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994.

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  1. Azioni esperibili dai docenti “migranti” delle fasi “B” e “C”

Pertanto, previa declaratoria di nullità dell’art.2, comma 3, CCNI 8 aprile 2016 nella parte in cui hanno obbligato decine di migliaia di docenti a presentare domanda di mobilità professionale vietata dall’art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994 per la già avvenuta assegnazione definitiva della sede in cui era stato superato il periodo di formazione e prova, potrà essere adito il Giudice del lavoro della nuova sede di destinazione in cui si è preso servizio il 1° settembre 2016, in sede ordinaria con istanza cautelare di reintegrazione nella precedente sede “definitiva”, di dichiarare illegittimo e radicalmente nullo per violazione di norme imperative di legge il trasferimento “coatto” del docente della fase “B” o “C” in sede lavorativa distante centinaia di chilometri dalla sede lavorativa in cui aveva diritto ad operare stabilmente, nell’ambito del territorio provinciale della GAE in cui era iscritto e del luogo di residenza e di abituale dimora personale e familiare, oltre al risarcimento dei danni subiti per l’incredibile tentativo di migrazione di massa.

Nel caso vi sia assegnazione provvisoria di sede per il docente migrante, sarà consigliabile proporre soltanto il ricorso ordinario presso il Giudice del lavoro nella sede di assegnazione provvisoria.

Nel caso il docente assunto nella fase “B” (ma anche nella fase “C”) abbia partecipato al piano straordinario di immissione in ruolo anche con l’abilitazione sul sostegno, per l’obbligo di indicazione nella domanda del titolo abilitante sul sostegno, ma ambisse soprattutto alla cattedra sul posto comune che avrebbe avuto diritto a conseguire nella provincia in cui era iscritto alla relativa GAE, potrà richiedere l’assegnazione definitiva sul posto comune.

[1] V. il video dell’udienza sul sito www.studiogalleano.it.

[2] L’art. 8 DDL 2994, dal titolo “Piano straordinario di assunzioni”, così disponeva: «1. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l’organico dell’autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell’organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all’articolo 2. 2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all’articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo: a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati. 4. In deroga all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i vincitori sono assunti, nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all’articolo 7; b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell’ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase; c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. 5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell’ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione. 6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l’articolo 7, comma 3, lettera d). 7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che rimangono vacanti all’esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all’articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell’articolo 7. 8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l’espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l’accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell’apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all’articolo 45, comma 2, e all’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente. 10. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. 11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1. 12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.».

[3] L’art.6, comma 3, DDL 2994 prevede espressamente che il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili, oltre alla sostituzione dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Nel testo del DDL 2994 non si richiamano le supplenze fino al termine delle attività didattiche e l’organico dell’autonomia costituisce il naturale bacino per le supplenze utilizzando personale assunto a tempo indeterminato, come già previsto con le dotazioni organiche aggiuntive disciplinate dall’art.13 della legge n.270/1982, tutt’ora vigente.

[4] Il testo della legge n.107/2015 è stato ripubblicato sul supplemento ordinario n.44 alla Gazzetta ufficiale – serie generale n. 175 del 30 luglio 2015, corredato dalle note redatte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. In corrispondenza degli artt.99-101 c’è la nota esplicativa “Modalità di assunzione e assegnazione della sede”, senza alcuna indicazione della natura provvisoria della assegnazione.

[5] L’art.1, comma 108, della legge n.107/2015, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall’art.1-bis D.L. n.42/2016 dal titolo “Disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie”, convertito dalla legge n.89/2016, in vigore dal 16 luglio 2015 al 28 maggio 2016, così disponeva: «108. Per l’anno scolastico 2016/2017 é avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati.».

[6] L’art.1, comma 108, della legge n.107/2015, nel testo modificato dall’art.1-bis D.L. n.42/2016 dal titolo “Disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie”, introdotto in sede di conversione dalla legge n.89/2016 con decorrenza dal 29 maggio 2016, così dispone: «108. Per l’anno scolastico 2016/2017 é avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati. Per l’anno scolastico 2016/2017 l’assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell’organico dell’autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo

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